Art. 23.
(Sanzioni).

      1. Chiunque, non essendo iscritto nell'elenco professionale di cui all'articolo 22, insegni danza ai fanciulli di età inferiore ai quattordici anni o ad alunni della scuola dell'obbligo, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 ad euro 516, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi e le scuole private di danza che non si trovino nelle condizioni previste dalle norme della legge medesima, sono tenuti ad adeguarvisi.